SICUREZZA SUI CANTIERI-RSPP
I Coordinatori per la sicurezza
Il legislatore ha esteso e rafforzato la “clausola di incompatibilità” tra la funzione di Coordinatore per la Sicurezza durante l'Esecuzione dei lavori (CSE) e Impresa esecutrice: il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, oltre a non poter essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici come già indicato nel D. Lgs. n. 494/1996, non può essere ora neanche un suo dipendente né il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dallo stesso designato, evitando così di eludere il conflitto d'interessi prima eludibile. Il D.Lgs. n. 196/2009 è intervenuto sulla definizione di cui all'art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008 rafforzando ancora di più questa incompatibilità: “coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese “affidatarie ed” esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato: “le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
Gli OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera o coordinatore per la progettazione (CSP), è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 D. Lgs. n. 81/2008.
Durante la progettazione dell'opera il Coordinatore per la progettazione deve redigere o far redigere sotto la sua responsabilità (nella fase della progettazione dell'opera, e in ogni caso prima della richiesta di presentazione delle offerte) due documenti di importanza fondamentale per la gestione della sicurezza nel cantiere.
1. Il primo documento fondamentale della sicurezza nel cantiere è previsto dalla lettera a dell'art. 91 D.Lgs. n. 81/2008, ed è il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (cfr. articolo 100 D. Lgs. 81/2008), costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
Il piano di sicurezza e di coordinamento deve contenere:
* l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le procedure necessarie, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi
* le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi
la previsione, quando ciò risulti necessario , delle modalità di utilizzazione degli impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva
i tempi e le fasi di realizzazione dell'opera devono essere concordati tra il progettista dell'opera e il coordinatore della progettazione.
IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Obblighi fondamentali
Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), è il soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.lgs. 81/2008.
Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettere d-e-f, del D. Lgs. n. 81/2008, ha l'obbligo di controllare il rispetto del piano di sicurezza da parte delle Imprese e dei lavoratori autonomi, e di proporre al Committente o al responsabile dei lavori (che negli appalti pubblici è il responsabile del procedimento), la sospensione dei lavori o addirittura di sospendere direttamente i lavori in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato.
Compiti specifici del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono (art. 92 d.Lgs. n. 81/2008):
a) “verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 d. Lgs. n. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) “verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo;
c) “organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione” (art. 92 comma 1 lett. c D. Lgs. n. 81/2008)
d) “verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere” (art. 92 comma 1 lett. d D. Lgs. n. 81/2008 );
e) “segnalare al committente o al responsabile dei lavori [ove esistente, ma nulla impedisce al CSE di effettuare una segnalazione ad entrambi i soggetti], previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati
f) “sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate” (art. 92 comma 1 lett. f D. Lgs. n. 81/2008).